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ART. 112 Strumenti finanziari derivati [n.d.r. ex art. 103-bis] (1)(2)

Ultimo aggiornamento del:

1. [...] (3)

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti

positivi e negativi che risultano dalla valutazione

degli strumenti finanziari derivati (4) alla

data di chiusura dell’esercizio.

3. I componenti negativi di cui al comma 2 non

possono essere superiori alla differenza tra il valore

del contratto o della prestazione alla data della

stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente

e il corrispondente valore alla data di

chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di

quest’ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati in

mercati regolamentari italiani o esteri, l’ultima

quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore

determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma

4 dell’articolo 94;

c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso

di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura

dell’esercizio, se si tratta di operazioni a pronti

non ancora regolate, il tasso di cambio a termine

corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione,

se si tratta di operazioni a termine;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo

i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo

9.

3 bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono

il bilancio in base ai principi contabili internazionali

di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio

2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese

di cui all’articolo 2435-ter del codice civile,

che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni

del codice civile, (5) i componenti negativi

imputati al conto economico in base alla corretta

applicazione di tali principi assumono rilievo anche

ai fini fiscali. (6)

4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma

2 sono iscritti in bilancio (7) con finalità di copertura

di attività o passività, ovvero sono coperte

da attività o passività, i relativi componenti positivi

e negativi derivanti da valutazione o da realizzo

concorrono a formare il reddito secondo le

medesime disposizioni che disciplinano i componenti

positivi e negativi, derivanti da valutazione o

da realizzo, delle attività o passività rispettivamente

coperte o di copertura.

5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma

2 sono iscritti in bilancio (8) con finalità di copertura

dei rischi relativi ad attività e passività produttive

di interessi, i relativi componenti positivi e

negativi concorrono a formare il reddito, secondo

lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se

le operazioni hanno finalità di copertura di rischi

connessi a specifiche attività e passività, ovvero

secondo la durata del contratto, se le operazioni

hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi

di attività e passività.

6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario

derivato si considera con finalità di copertura

in base alla corretta applicazione dei principi

contabili adottati dall’impresa. (9)

Note:

(1) Rubrica sostituita dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 7, DL

30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017

n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del

predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente

ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni

e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli

iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente

articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione

del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da

quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del

presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre

2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016

n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

Testo precedente: “Operazioni fuori bilancio”.

(2) Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. f), DLgs. 28.2.2005

n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66, in vigore dal 22.3.2005.

Testo precedente: “Art. 112 (Operazioni fuori bilancio). - 1. Alla formazione

del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell’articolo

1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti

positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni

“fuori bilancio”, in corso alla data di chiusura dell’esercizio, diverse

da: a) quelle poste in essere esclusivamente con finalità di copertura

dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e

degli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e

d); b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente

coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.

2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui alle

lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono

alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell’articolo

109.

3. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non

concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio

poste in essere anche non esclusivamente con finalità di copertura

dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli

strumenti finanziari aventi i requisiti di cui all’articolo 87 e da quelle

i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente

dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.

4. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine,

di titoli e valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante;

c) i contratti derivati su valute;

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse,

a indici o ad altre attività.

5. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti

dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3,

e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A

tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza

tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula

o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente

valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione

di quest’ultimo valore, si assume:

a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati

italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura

dell’esercizio;

b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai

sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 94;

c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai

sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo

27 gennaio 1992, n. 87;

d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla

lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.

6. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità

di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi,

i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare

il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se

le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche

attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di

attività e passività.

7. Ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità di

copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni

dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato

il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”

o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai

soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti

annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma restando,

in ogni caso, l’applicazione dei commi 2 e 3.“.

In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.

12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.

(3) Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 1, DL

30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017

n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del

predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente

ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni

e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli

iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente

articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione

del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da

quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del

presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre

2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016

n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

Testo precedente: “Si considerano operazioni “fuori bilancio”:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine,

di titoli e valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante;

c) i contratti derivati su valute;

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse,

a indici o ad altre attività.“.

(4) Le parole “degli strumenti finanziari derivati” sono state sostituite

alle precedenti “delle operazioni “fuori bilancio” in corso” dall’art. 13-

bis, comma 2, lett. f), n. 2, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni,

dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma

5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali

e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati

alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali

sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle

operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate

e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,

classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo

precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli

iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente

articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione

del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da

quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del

presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre

2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016

n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

(5) Le parole “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo

2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità

alle disposizioni del codice civile,“ sono state inserite dall’art. 13-

bis, comma 2, lett. f), n. 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni,

dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma

5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali

e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo

a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati

alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali

sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle

operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate

e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,

classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo

precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli

iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente

articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione

del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da

quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del

presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre

2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016

n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. l), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 61, la disposizione di applica a decorrere dal periodo

d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.

Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta

prodotti dai comportamenti adottati sulla

base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali,

purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione

delle disposizioni introdotte dal comma 58.

(7) Le parole “gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono

iscritti in bilancio” sono state sostituite alle precedenti “le operazioni

di cui al comma 1 sono poste in essere” dall’art. 13-bis, comma 2,

lett. f), n. 4, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla

L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione

ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali

rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla

disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio

del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni

che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate

temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,

valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli

iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente

articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione

del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da

quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del

presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre

2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016

n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

(8) Le parole “gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono

iscritti in bilancio” sono state sostituite alle precedenti “le operazioni

di cui al comma 2 sono poste in essere” dall’art. 13-bis, comma 2,

lett. f), n. 5, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla

L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione

ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali

rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in

corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla

disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni

che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate

temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,

valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio

dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli

iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente

articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione

del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da

quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del

presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre

2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016

n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

(9) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 6, DL

30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017

n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia

con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio

a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre

2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale

previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del

predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino

diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente

ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni

e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in

corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:

a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli

iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente

articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,

ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione

del reddito al momento del realizzo;

b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da

quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del

presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre

2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della

data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016

n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo

comma 7.

Testo precedente: “Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali,

ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità

di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse

variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi

di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori

bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”.“.

7 aprile 2025

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