ART. 112 Strumenti finanziari derivati [n.d.r. ex art. 103-bis] (1)(2)
1. [...] (3)
2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti
positivi e negativi che risultano dalla valutazione
degli strumenti finanziari derivati (4) alla
data di chiusura dell’esercizio.
3. I componenti negativi di cui al comma 2 non
possono essere superiori alla differenza tra il valore
del contratto o della prestazione alla data della
stipula o a quella di chiusura dell’esercizio precedente
e il corrispondente valore alla data di
chiusura dell’esercizio. Per la determinazione di
quest’ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in
mercati regolamentari italiani o esteri, l’ultima
quotazione rilevata entro la chiusura dell’esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore
determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma
4 dell’articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso
di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura
dell’esercizio, se si tratta di operazioni a pronti
non ancora regolate, il tasso di cambio a termine
corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione,
se si tratta di operazioni a termine;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo
i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell’articolo
9.
3 bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese
di cui all’articolo 2435-ter del codice civile,
che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni
del codice civile, (5) i componenti negativi
imputati al conto economico in base alla corretta
applicazione di tali principi assumono rilievo anche
ai fini fiscali. (6)
4. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma
2 sono iscritti in bilancio (7) con finalità di copertura
di attività o passività, ovvero sono coperte
da attività o passività, i relativi componenti positivi
e negativi derivanti da valutazione o da realizzo
concorrono a formare il reddito secondo le
medesime disposizioni che disciplinano i componenti
positivi e negativi, derivanti da valutazione o
da realizzo, delle attività o passività rispettivamente
coperte o di copertura.
5. Se gli strumenti finanziari derivati di cui al comma
2 sono iscritti in bilancio (8) con finalità di copertura
dei rischi relativi ad attività e passività produttive
di interessi, i relativi componenti positivi e
negativi concorrono a formare il reddito, secondo
lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se
le operazioni hanno finalità di copertura di rischi
connessi a specifiche attività e passività, ovvero
secondo la durata del contratto, se le operazioni
hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi
di attività e passività.
6. Ai fini del presente articolo lo strumento finanziario
derivato si considera con finalità di copertura
in base alla corretta applicazione dei principi
contabili adottati dall’impresa. (9)
Note:
(1) Rubrica sostituita dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 7, DL
30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017
n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del
predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni
e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente
articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,
ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione
del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del
presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre
2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016
n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
Testo precedente: “Operazioni fuori bilancio”.
(2) Articolo sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. f), DLgs. 28.2.2005
n. 38, pubblicato in G.U. 21.3.2005 n. 66, in vigore dal 22.3.2005.
Testo precedente: “Art. 112 (Operazioni fuori bilancio). - 1. Alla formazione
del reddito degli enti creditizi e finanziari indicati nell’articolo
1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, concorrono i componenti
positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni
“fuori bilancio”, in corso alla data di chiusura dell’esercizio, diverse
da: a) quelle poste in essere esclusivamente con finalità di copertura
dei rischi di variazione del valore delle azioni, delle quote e
degli strumenti finanziari di cui all’articolo 85, comma 1, lettere c) e
d); b) quelle i cui rischi di variazione di valore sono esclusivamente
coperti dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.
2. I componenti positivi e negativi relativi alle operazioni di cui alle
lettere precedenti diversi da quelli risultanti dalla valutazione concorrono
alla formazione del reddito secondo le disposizioni dell’articolo
109.
3. Alla formazione del reddito dei soggetti di cui al comma 1 non
concorrono i componenti positivi e negativi delle operazioni fuori bilancio
poste in essere anche non esclusivamente con finalità di copertura
dei rischi di variazione di valore delle azioni, delle quote e degli
strumenti finanziari aventi i requisiti di cui all’articolo 87 e da quelle
i cui rischi di variazione di valore sono coperti anche non esclusivamente
dalle medesime azioni, quote o strumenti finanziari.
4. Ai fini del presente articolo si considerano operazioni fuori bilancio:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine,
di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse,
a indici o ad altre attività.
5. La valutazione di cui al comma 1 è effettuata secondo i criteri previsti
dagli articoli 15, comma 1, lettera c), 18, comma 3, 20, comma 3,
e 21, commi 2 e 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87. A
tal fine i componenti negativi non possono essere superiori alla differenza
tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula
o a quella di chiusura dell’esercizio precedente e il corrispondente
valore alla data di chiusura dell’esercizio. Per la determinazione
di quest’ultimo valore, si assume:
a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentati
italiani o esteri, l’ultima quotazione rilevata entro la chiusura
dell’esercizio;
b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell’articolo 94;
c) per i contratti di compravendita di valute, il valore determinato ai
sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo
27 gennaio 1992, n. 87;
d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla
lettera c) del comma 4 dell’articolo 9.
6. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità
di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi,
i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare
il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se
le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche
attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di
attività e passività.
7. Ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità di
copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni
dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato
il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”
o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai
soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari se valutano nei conti
annuali le operazioni fuori bilancio di cui al comma 4, ferma restando,
in ogni caso, l’applicazione dei commi 2 e 3.“.
In precedenza, l’articolo era stato sostituito dall’art. 1, DLgs.
12.12.2003 n. 344, pubblicato in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190.
(3) Comma abrogato dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 1, DL
30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017
n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del
predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni
e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente
articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,
ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione
del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del
presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre
2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016
n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
Testo precedente: “Si considerano operazioni “fuori bilancio”:
a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine,
di titoli e valute;
b) i contratti derivati con titolo sottostante;
c) i contratti derivati su valute;
d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse,
a indici o ad altre attività.“.
(4) Le parole “degli strumenti finanziari derivati” sono state sostituite
alle precedenti “delle operazioni “fuori bilancio” in corso” dall’art. 13-
bis, comma 2, lett. f), n. 2, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma
5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali
e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali
sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle
operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate
e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo
precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente
articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,
ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione
del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del
presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre
2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016
n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
(5) Le parole “e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all’articolo
2435-ter del codice civile, che redigono il bilancio in conformità
alle disposizioni del codice civile,“ sono state inserite dall’art. 13-
bis, comma 2, lett. f), n. 3, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma
5, la disposizione ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali
e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati
alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali
sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle
operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate
e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni,
classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo
precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente
articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,
ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione
del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del
presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre
2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016
n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
(6) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. l), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 61, la disposizione di applica a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
Per i periodi d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta
prodotti dai comportamenti adottati sulla
base della corretta applicazione dei principi contabili internazionali,
purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione
delle disposizioni introdotte dal comma 58.
(7) Le parole “gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono
iscritti in bilancio” sono state sostituite alle precedenti “le operazioni
di cui al comma 1 sono poste in essere” dall’art. 13-bis, comma 2,
lett. f), n. 4, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione
ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla
disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio
del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni
che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente
articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,
ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione
del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del
presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre
2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016
n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
(8) Le parole “gli strumenti finanziari derivati di cui al comma 2 sono
iscritti in bilancio” sono state sostituite alle precedenti “le operazioni
di cui al comma 2 sono poste in essere” dall’art. 13-bis, comma 2,
lett. f), n. 5, DL 30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
L. 27.2.2017 n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione
ha efficacia con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali
rilevati in bilancio a decorrere dall’esercizio successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015. Continuano ad essere assoggettati alla
disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni
che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate
temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni,
valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio
dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente
articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,
ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione
del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del
presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre
2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016
n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
(9) Comma sostituito dall’art. 13-bis, comma 2, lett. f), n. 6, DL
30.12.2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.2017
n. 19. Ai sensi del successivo comma 5, la disposizione ha efficacia
con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio
a decorrere dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015. Continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale
previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del
predetto esercizio e di quelli successivi delle operazioni che risultino
diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente
ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni
e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2015. In deroga al periodo precedente:
a) la valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da quelli
iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del presente
articolo, in essere nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015,
ma non iscritti nel relativo bilancio, assume rilievo ai fini della determinazione
del reddito al momento del realizzo;
b) alla valutazione degli strumenti finanziari derivati differenti da
quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura di cui al comma 6 del
presente articolo, già iscritti in bilancio nell’esercizio in corso al 31 dicembre
2015, si applica l’articolo 112 nel testo vigente prima della
data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 30.12.2016
n. 244 (1.3.2017). Per il periodo transitorio, si veda il successivo
comma 7.
Testo precedente: “Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali,
ai fini del presente articolo l’operazione si considera con finalità
di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse
variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi
di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o “fuori
bilancio” o di insiemi di attività o passività in bilancio o “fuori bilancio”.“.
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